Economia

Articolo 18: come funziona il licenziamento nel resto del Mondo

Da diverso tempo ormai il centro della scena politica italiana è occupato dall’articolo 18. Il testo di legge continua ad essere limato e a subire correzioni qua e là, l’ultima delle quali riguarda l’abolizione del reintegro quando la causa del licenziamento è economica. La motivazione di questa scelta risiede nella volontà di evitare le lungaggini di un eventuale procedimento giudiziario in favore di un indennizzo monetario. Il lavoratore, dunque, dovrebbe essere reintegrato solo se il licenziamento sia basato su motivazioni disciplinari o discriminatorie. Ma come funzionano le tutele nei casi di licenziamento illegittimo nel resto del Mondo? Vediamo un po’ come stanno le cose in alcuni Paesi europei, in Cina e negli Stati Uniti.

In Germania la legge che salvaguarda contro i licenziamenti non legittimi viene applicata a tutti i contratti nell’ambito del privato e alla maggior parte di quelli del settore pubblico. Prima di comunicare un licenziamento, il datore di lavoro è tenuto ad informare il comitato aziendale per iscritto, ma il parere dello stesso non influisce sulla decisione definitiva. In caso il giudice reputi illegittimo il licenziamento, il datore di lavoro dovrà reintegrare il dipendente oppure indennizzarlo; la cifra dell’indennizzo cresce basandosi sulla durata del rapporto lavorativo.
Per quanto riguarda la Spagna, a tutelare i lavoratori ci sono l’art. 4 dello “Statuto dei lavoratori” e l’art. 35 della Costituzione. In terra iberica il licenziamento diventa illegittimo quando le motivazioni del datore di lavoro vengono considerate false. Se il licenziamento non è ritenuto legittimo dal Giudice, viene offerta al datore di lavoro la possibilità di reintegrare il lavoratore. In caso il datore si rifiuti, sarà il Giudice a stabilire l’indennizzo da pagare. Esiste, inoltre, una tutela per le mamme nello statuto: non è possibile licenziare una dipendente durante il periodo della gravidanza o nel corso dell’allattamento.
Il diritto del Lavoro in Francia consente il licenziamento di un dipendente a tempo indeterminato solamente per motivi economici. I lavoratori part-time, invece, non godono di alcuna tutela. Se un dipendente reputa di essere stato licenziato in maniera illegittima, può chiedere un risarcimento dei danni al Tribunale del Lavoro. Come in Spagna, il datore può negare il reintegro e a quel punto dovrà pagare un indennizzo fissato dal Giudice. Esiste un’eccezione: se il proprietario di un’azienda licenzia uno o più dipendenti per una “riorganizzazione aziendale” senza però fornire il piano e i documenti che la testimoniano, dovrà forzatamente reinserire il lavoratore. In questo caso, infatti, non è prevista la possibilità di indennizzare.
Nel Regno Unito la tutela contro i licenziamenti illegittimi scatta solo quando il lavoratore ha maturato oltre un anno di servizio all’interno della medesima azienda. Se il licenziamento è ritenuto dal Giudice non legittimo, viene disposto il reintegro, che però si verifica in rari casi. Ben più battuta la strada dell’indennizzo che prevede tutele crescenti, sommando ad una cifra minima una compensazione. Sempre illegittime le motivazioni discriminatorie.

In Cina un lavoratore può essere licenziato senza alcun preavviso e senza percepire una liquidazione se ha ridotto la propria produttività perché impegnato in un’altra azienda o perché ha infranto in modo grave il regolamento interno. Prima di licenziare un dipendente, il datore deve informare i Sindacati, i quali possono esprimere parere contrario (che tuttavia non è vincolante). In caso di mancato reintegro, il lavoratore licenziato percepirà una somma equivalente al doppio della sua liquidazione maturata fino a quel momento. Illegittime tutte le ragioni discriminatorie.
Gli Stati Uniti, insieme al Canada, rappresentano il caso più particolare: non esistono riferimenti di legge che riguardano i licenziamenti non legittimi. Dunque un datore di lavoro può licenziare i propri dipendenti a sua discrezione. Il reintegro avviene in casi rari e non è previsto nessun indennizzo. Esiste solo un risarcimento per i lavoratori a termine pari a ciò che avrebbero guadagnato se non fossero stati licenziati. I lavoratori non a termine, invece, ricevono un risarcimento pari ai “danni patrimoniali e non patrimoniali passati e futuri“.

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