Economia

Dis-Coll: evviva sussidio di disoccupazione per i precari! Si, ma quando partirà?

Tra le molte novità introdotte dalla riforma voluta da Renzi sul mondo del lavoro, il “Jobs Act“, è presente il “Dis-Coll“, ossia un sussidio alla disoccupazione (della durata massima di 6 mesi) che il Governo ha deciso di garantire ai lavoratori precari, in particolare a coloro che sono stati assunti attraverso un contratto di collaborazione “coordinata e continuativa” (il classico co.co.co), oppure con un contratto a progetto (indicato come co.pro). Si tratta di una forma di sussidio particolarmente importante in quanto tale categoria di lavoratori, prima del Jobs Act, non aveva mai potuto usufruire di misure di sostegno.

Se, sula carta, il “Dis-Coll” sarebe dovuto finire nelle tasche dei collaboratori venutisi a trovare senza occupazione a partire dal 1° Gennaio 2015, in realtà la sua messa in pratica non è ancora avvenuta. Questo è dovuto non solo ai tempi della burocrazia italiana, ma anche alla mancanza di adeguate coperture finanziarie.
Sono, infatti, assenti al momento ancora circolari esplicative che possano aiutare a fare chiarezza, ma appare evidente anche una mancanza di interesse da parte dei Ministeri, che non hanno rilasciato pareri in merito. Con l’arrivo del mese di Maggio, però, potrebbe finalmente muoversi qualcosa.
È importante, pertanto, che sia chiaro il funzionamento di tale sussidio prima della sua entrata in funzione.
Innanzitutto, la condizione necessaria per poter ricevere l’assegno da parte di coloro che risultavano assunti con co.co. o co.pro è che il posto di lavoro sia stato perso in modo “involontario”, ossia che non siano state presentate delle dimissioni. Inoltre, nei mesi precedenti alla richiesta dovranno essere stati versati contributi per almeno un trimestre; questi ultimi verranno calcolati a partire dal 1° gennaio dell’anno che precede quello della perdita del posto. Infine, nel medesimo anno in cui ha luogo il licenziamento, deve essere stato versato almeno 1 mese di contributi; in alternativa, il lavoratore dovrà avere lavorato con un contratto di durata maggiore ai 30 giorni.

Per quanto riguarda l’ammontare dell’assegno, il Governo ha previsto un sistema di calcolo che ricorda molto da vicino quello adottato per la Naspi. L’importo, infatti, corrisponderà al 75% della retribuzione, ma solo per quella parte della stessa retribuzione che non supera i 1.195 euro lordi. Per la parte eccedente, invece, spetterà un’indennità pari al 25%. È stato inserito, ad ogni modo, un tetto massimo di 1.300 euro lordi.
L’importo rimane invariato per il primo quadrimestre riducendosi, successivamente, nella misura del 3% al mese.
In tema di durata dell’indennità, quest’ultima spetterà al lavoratore per le settimane corrispondenti alla metà di quelle lavorate nel periodo che parte dal 1° gennaio dell’anno precedente quello della perdita del posto alla data del licenziamento. È stato stabilito un numero massimo di mensilità, previsto in 6 mesi.

Uno dei problemi che hanno portato ad un’adozione in ritardo di tale sussidio è stata la mancanza di coperture finanziarie. Allo stato attuale queste sono in grado di garantire una sua copertura, secondo quanto stimato, fino alla fine del 2015. Sarà compito del Governo, che ha già indicato di volersi impegnare in proposito, quello di trovare le coperture necessarie per confermare il “Dis-Coll” anche per il 2016. Ad ogni modo, è attesa per i mesi a venire una prima riduzione dei contratti co.co.co. e di quelli co.pro. L’obiettivo, infatti, è di diminuire drasticamente i contratti precari, mantenendo solamente quelli già in vigore attualmente.

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