Economia

Naspi, Asdi e Dis-coll, cosa sono e come funzionano i nuovi sussidi di disoccupazione 2015

Della settimana scorsa l’approvazione del decreto attuativo del Jobs Act relativamente ai nuovi ammortizzatori. Il 2015, infatti, congeda la vecchia indennità di disoccupazione, con Aspi e mini Aspi che vengono sostituiti da Naspi, Asdi e  Dis Coll.
Esaminiamo sinteticamente come funzionano e cosa cambia con l’introduzione di questi nuovi sussidi di disoccupazione, con la novità sostanziale di un sistema di tutele esteso anche a co.co.co. e co.co.pro. e la creazione di un ulteriore sostegno per chi abbia esaurito, senza trovare una nuova occupazione, la Naspi.

Il primo sussidio di cui ci occupiamo prende il nome di Naspi, ovvero “Nuova prestazione di Assicurazione sociale per l’impiego“. Si tratta del sussidio destinato a sostituire Aspi e Mini Aspi, ed il cui importo è fissato in percentuale in relazione alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali maturata negli ultimi quattro anni. La Naspi, quindi, ha una sua percentuale: si parla infatti del 75%  per gli stipendi che non superano i milleduecento euro (l’importo esatto è fissato in 1.195 euro), con una riduzione, in misura del 3% mensile, della somma percepita a partire dal quinto mese. Se il reddito mensile supera, invece, tale soglia, allora la Naspi sarà proporzionalmente elevata, sino ad un massimo di 1.300 euro, per un importo soggetto a rivalutazione annua.
Essa potrà essere richiesta da chi ha perso involontariamente il lavoro, per una qualsiasi motivazione, consentendo a chi ne usufruisce di poterla utilizzare per un periodo massimo di due anni: la Naspi, infatti, prevede una durata pari alla metà del tempo dei contributi versati negli ultimi quattro anni. Quali unici prerequisiti per la sua richiesta il fatto di poter contare almeno tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti e aver lavorato almeno 18 giorni nell’anno trascorso. Inoltre, per chi ne avrà accesso, l’obbligo di prendere parte a iniziative di attivazione lavorativa e/o percorsi di riqualificazione professionale.

Se la Naspi non dovesse bastare e il lavoratore non sia riuscito durante la sua erogazione a trovare una nuova occupazione, allora subentra, con entrata in vigore dal 1 Maggio, l’Asdi, o “Assegno di sussidio di disoccupazione“. Si tratta di un ulteriore aiuto nei confronti di coloro che purtroppo non hanno trovato lavoro ed hanno terminato la Naspi.
Il sussidio avrà una durata massima di sei mesi, e sarà pari al 75% dell’ultima Naspi percepita. Pertanto, se questa dovesse essere di mille euro, l’assegno corrisposto sarà pari a settecentocinquanta euro.
Si tratta di una novità e di una prova che avrà valenza da quest’anno e che si propone di rappresentare un concreto supporto soltanto a chi aderirà ad un progetto personalizzato realizzato dai servizi per l’impiego. A copertura del nuovo ammortizzatore un relativo fondo con una dotazione, per quest’anno, pari a 300 milioni di euro

Dal 1 Gennaio in vigore, in via sperimentale per l’intero anno, anche un terzo sussidio chiamato Dis-Coll, “sostegno alla DISoccupazione per i COLLaboratori)” , misura che si propone di ampliare il ventaglio di tutelati anche ai lavoratori precari. A questo sussidio, infatti, potranno accedere coloro che abbiano perso il lavoro, senza aver rassegnato le dimissioni, e siano iscritti alla gestione separata dell’Inps, non pensionati e senza partita iva, compresi anche co.co.co e co.co.pro. Unico requisito necessario avere nel corso dell’anno aver versato un mese di contributi o essere stati assunti per almeno 30 giorni.
Analogo al meccanismo della Naspi il criterio di calcolo dell’assegno, pari al 75% della retribuzione sino ai 1.195 euro lordi, mentre per la somma eccedente l’indennità viene ridotta ad un 25%, sino ad un massimo di 1.300 euro lordi. Indennità incassata piena per i primi 4 mesi, e con una decurtazione del 3% su base mensile, a partire dal quinto.
Cambia, invece, il periodo  di corresponsione con la Dis-Coll erogata per un massimo di 6 mesi e comunque sempre per un lasso temporale pari alla metà del numero di settimane lavorate.

 

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